PIANIFICAZIONE FISCALE INTERNA ED INTERNAZIONALE
PERCHE’?
di
Giancarlo Cervino
Membro di Arthur Andersen
In un suo brillante
articolo, il professor David Williams presentava un curioso parallelismo fra le
leggi della termodinamica e quelle fiscali.
La prima legge di questa
teoria enuncia che tutte le tasse sono
eludibili. In effetti, nessuno ci impedisce o vieta di andare a vivere su
un’isola deserta oppure in un territorio ove la mancanza di comunicazioni rende
difficilmente riscuotibili le imposte stesse.
La seconda è quella che in qualsiasi società le leggi fiscali
degenerano dall’ordine al caos.
La terza e più interessante
è quella che le leggi fiscali sono
necessarie in ogni società regolata da un corpo di leggi, perché ogni
comunità che produce delle norme deve dotarsi obbligatoriamente di meccanismi,
aventi un certo costo, che ne garantiscano l’applicazione.
Le tre leggi della dinamica fiscale e
soprattutto la prima, contrariamente a quanto affermano i Ministri delle
Finanze, sono indubbiamente vere, ma non devono essere fraintese. Il principio
che ogni tassa è eludibile non deve indurci a pensare che possa esistere una
società ove le imposte non siano pagate dall’intera comunità. Nessun uomo può
sognare di vivere alle spalle degli altri da puro parassita, ma ognuno di noi
ha una diversa valutazione del peso del carico fiscale a seconda dei benefici
ricevuti in contropartita e dell’eventuale possibilità di meglio allocare gli
importi dovuti al fisco.
Un esempio significativo: il versare dei contributi sanitari ad uno Stato
in cui non esista un solo ospedale pubblico ma solo cliniche private,
risulterebbe non solo iniquo ma profondamente controproducente alla salute,
qualora al cittadino non restino, dopo il versamento del contributo, i fondi
necessari per curarsi presso le strutture private.
Ed è qui che entra in gioco
la dinamica del sistema impositivo e le possibilità di elusione. In primo luogo
le leggi fiscali sono degli elaborati di termini non sempre interpretabili in
maniera univoca, come tutti i pensieri umani, e, secondariamente, le specifiche
circostanze economiche e temporali rendono le imposte stesse eludibili (come
l’imporre una tassa e non approntare il sistema per riscuoterla non rende
automaticamente il contribuente un evasore) oppure inutili (attualmente
un’imposta sulla detenzione di schiavi non apporterebbe alcun gettito).
In realtà, l’aspirazione del
contribuente non è il parassitismo quanto piuttosto l’equità, e quand’anche
questa non esista, la prevedibilità e la stabilità.
Attualmente l’uomo ha sviluppato una rete di rilevamento meteorologico
mondiale per permettere di limitare i danni di eventuali cataclismi naturali,
altrimenti ingentissimi. Un armatore raccomanderà sempre ai capitani della sua
flotta di ben scegliere le rotte, non solo in funzione delle esigenze
commerciali ma anche di quelle meteorologiche, al fine di evitare la perdita
della nave e dell’equipaggio; ed allora perché dovrebbe essere assurdo per un
imprenditore o un manager, in qualunque fase della sua attività, pretendere di
conoscere quale sarà la portata fiscale delle sue decisioni di investimento in
modo da tenerne conto nella predisposizione del suo budget?
L’imprenditore, il manager e
il cittadino devono agire preoccupandosi della bontà del business o del suo lavoro
e non della possibilità di veder vanificare gli sforzi da leggi caotiche, ed il
giustificare costantemente, da parte di una nazione, le sue leggi e politiche
fiscali come straordinarie, eccezionali o urgenti, indica che il sistema nel
suo complesso sta diventando di tipo caotico.
Ancora un esempio per
chiarire questo punto: supponiamo che il 1° gennaio 1998 un imprenditore, sulla
base dei contratti stipulati con fornitori e clienti (entrambi di eccellente
qualità) sia in grado di prevedere un utile di 1 miliardo ante imposte al
31.12.1998.
Dopo
il versamento di quanto dovuto al 1° gennaio 1999 si ritroverà una liquidità
pari a 500 milioni e, sulla base di questa previsione, decide di firmare il 15
gennaio 1998 un contratto per la costruzione di un nuovo stabilimento del costo
di 400 milioni da pagarsi integralmente a lavori ultimati il 2 gennaio 1999.
Forse i calcoli sono un po’ troppo rischiosi ma lui è pronto a lanciarsi
nell’impresa. Cominciano i lavori ed arriviamo al 15 dicembre 1998 con lo stabilimento
quasi terminato, ma con l’amministrazione fiscale che, sulla base di una legge
approvata il giorno prima, comunica allo sfortunato imprenditore che dovrà
versare all’erario il 1° gennaio non più 500 bensì 700 milioni, ed ecco che la
crisi di liquidità può trasformare automaticamente l’imprenditore o il manager
onesto ed attivo in un potenziale fallito, qualora il costruttore dell’immobile
si riveli intransigente quanto l’amministrazione. Scattano allora dei
meccanismi di autodifesa forse dettati solo dal buon senso.
L’imprenditore che fino ad allora aveva
soltanto pensato di alleggerire il carico fiscale, con un indebitamento
perfettamente legittimo da un buon pianificatore, può trasformarsi in un vero
evasore mediante la violazione di una o più leggi.
E’ comprensibile che non si possa stabilire
con estrema precisione la presenza di un ciclone nella zona e che quindi una
sfortunata nave di passaggio possa colare a picco, ma nel caso fiscale ci
troviamo di fronte ad una legge umana probabilmente giusta, ma sicuramente
intempestiva e che comunque avrebbe potuto essere annunciata con sufficiente
anticipo in condizioni economiche normali.
Il giustificare costantemente, da parte di
una nazione, le sue leggi e politiche fiscali come straordinarie, eccezionali o
urgenti, indica che il sistema nel suo complesso sta diventando di tipo
caotico.
Quando
si affronta il tema fiscale rivolgendosi ad un pubblico estremamente sensibile,
non ci si può esimere dallo sgombrare il campo da qualsiasi dubbio sulla
distinzione fra un comportamento elusivo e l’evasione o frode fiscale.
La linea di demarcazione fra le due è
variabile perché sono gli uomini stessi a spostarla continuamente. Anche se
considerata contraria all’etica e talvolta alla legge, l’elusione fiscale intesa come « ogni atto tendente a eliminare o ridurre il carico tributario mediante
comportamento giuridicamente lecito », non può essere a priori
criminalizzata o condannata, soprattutto quando la dinamica fiscale è di tipo
caotico e viene a basarsi su un rapporto di reciproca sfiducia fra il
contribuente e l’amministrazione.
L’elusione
non si basa su omissioni e false dichiarazioni, e se è il risultato di una
legge imperfetta che nelle intenzioni del legislatore doveva essere differente,
è data a quest’ultimo la possibilità di cambiarla ed adeguarla ai veri
obiettivi iniziali. Come è pure possibile per l’amministrazione trasformare un
comportamento elusivo in fraudolento e sanzionarlo opportunamente.
Inoltre in una celebre
sentenza resa nel lontano 1936 Lord Tomlin ribadiva che ogni uomo ha il diritto, se può, di gestire i suoi affari in modo che
la tassa applicabile in virtù della legge appropriata sia inferiore a quella
che altrimenti avrebbe dovuto essere.
Protagonista centrale in
questa ricerca ed elemento di collegamento fra i soggetti, le amministrazioni
fiscali da una parte e le imprese dall’altra, è il fiscalista o ingegnere
fiscale.
Personaggio intrinsecamente
in conflitto perché può agire sia in veste di consulente dei clienti che delle
amministrazioni fiscali, ove risulti necessario, con il difficile compito di
mediare sui differenti punti di vista valutando gli interessi in gioco.
Questo è in estrema sintesi
il suo lavoro: una ricerca costante e regolare di tutti gli sfasamenti politico
- temporali che permettano agli imprenditori, ai grandi gruppi industriali ed
anche ai singoli contribuenti, di poter pianificare i loro investimenti
produttivi a livello interno ed internazionale, senza dover essere penalizzati,
a livello fiscale, dalle inefficienze dei differenti sistemi.
Le imprese si trovano
talvolta di fronte alla necessità di politiche di delocalizzazione delle
attività produttive o di commercializzazione dettate da esigenze economiche,
industriali, di approvvigionamento delle materie prime o dei semilavorati,
oppure di presenza nei principali mercati di sbocco. In questo caso la scelta
dello strumento giuridico/aziendale da utilizzare, per essere presenti nelle
realtà estere, può essere influenzata anche dalle variabili fiscali.
E quindi scegliere fra una
struttura classica oppure una più
innovativa non deve essere solo un
problema di aliquote ma anche di strategie d’investimento ed apertura
internazionale con valide ragioni economiche che vadano ben al di là delle
motivazioni fiscali.
Nell’area geografica
mitteleuropea abbiamo ad esempio il Belgio che permette la creazione di Centri
di Coordinamento da parte dei membri di un gruppo multinazionale sotto forma di
società belga (NV/SA o BVBA/SPRL) oppure di succursale di società estera.
Il
gruppo che installa un Centro di Coordinamento (CDC) deve le seguenti
caratteristiche:
-
E’ composto da società che
sono direttamente o indirettamente sotto il controllo comune di un’unica
entità;
-
Ha un capitale consolidato
minimo di BEF 1.000.000.000 (ITL 47.998.000.000) ed un turnover aggregato di
BEF 10.000.000.000 (ITL 479.980.000.000);
-
Ha un carattere
multinazionale e cioè:
- possiede filiali in minimo quattro differenti paesi da
almeno i due anni precedenti il deposito della domanda per il CDC,
- la cifra d’affari realizzata al di fuori del Belgio non è
inferiore a BEF 5.000.000.000 (ITL 239.990.000.000) oppure almeno il 20% del
totale,
- il capitale consolidato, sempre in paesi terzi rispetto al
Belgio, è pari o supera i BEF 500.000.000 (ITL 23.990.000.000) o il 20% del
totale.
Al CDC
non è permesso sviluppare delle attività commerciali, ma solo quelle descritte
nel seguito ed esclusivamente a favore dei membri del gruppo:
-
assicurazione e
riassicurazione,
-
centralizzazione dei servizi
amministrativi, contabili ed informatici,
-
coordinamento delle attività
finanziarie e di copertura del rischio di cambio,
-
pubblicità,
-
raccolta e messa a
disposizione di informazioni,
-
relazioni con organismi
nazionali ed internazionali (inclusa l’attività di lobbying),
-
ricerca scientifica,
-
ogni altra attività
ausiliaria e di natura preparatoria.
Il 97%
dei CDC esistenti (circa 400 alla fine del 1998) svolgono prevalentemente
un’attività finanziaria per le società del gruppo, ed in particolare:
-
leasing,
-
factoring,
-
centralizzazione dei pagamenti
per razionalizzare i flussi finanziari ed amministrativi,
-
netting, cioè copertura del
rischio di cambio tramite compensazione multilaterale dei flussi multidivisa di
acquisto e vendita,
-
gestione di tesoreria (a
certe condizioni),
-
attività pura di finanziamento,
tramite prestiti alle società del gruppo.
Il CDC
deve avere un minimo di dieci impiegati a tempo pieno, di qualsiasi
nazionalità, da assumere entro i primi di due anni dalla data di inizio delle
attività, se appena creato, oppure, per quelli già esistenti, da quella di
ottenimento dello status speciale da parte dell’Amministrazione. Questa soglia
minima deve essere mantenuta per tutto il periodo in cui si benefici del
privilegio fiscale.
TRATTAMENTO
FISCALE
L’imposta
equivalente all’IRPEG italiana ha un’aliquota del 39% con una maggiorazione di
austerità del 3% sull’imposta dovuta, che porta il carico effettivo al 40,17
per il CDC ma la base imponibile non è costituita dal reddito lordo ma da una
percentuale delle spese e dei costi di gestione del CDC, escluse quelle
finanziarie e del personale, fissata caso per caso dal Decreto Reale di
concessione (generalmente fra 8% e 10%).
Per
determinare la percentuale summenzionata si considera il margine di utile
realizzato dal CDC nella fatturazione dei servizi al gruppo (cosiddetto “metodo
del cost-plus”), con un minimo imponibile costituito dal totale delle:
- spese
non deducibili, costituite da interessi, royalties e spese pagate, direttamente
o indirettamente a società o imprese non residenti, che non subiscono
imposizione o quest’ultima abbia un livello sostanzialmente inferiore a quello
belga, a meno di non provare la valida ragione economica della transazione,
-
vantaggi gratuiti o eccessivi concessi dalla CDC.
Inoltre,
il CDC deve versare una tassa annuale di BEF 400.000 (ITL 19.199.200) per
impiegato, con un tetto massimo di BEF 4.000.000 (ITL 191.992.000).
Non è
prelevata alcuna ritenuta alla fonte sui flussi finanziari, siano essi
dividendi, interessi o royalties versati dal CDC a residenti e a non residenti.
I
dividendi versati dal CDC ad un azionista BVBA/SPRL o NV/SA, che al momento
della distribuzione ne detenga (non importa da quanto tempo) almeno il 5% del
capitale o per un valore di BEF 50.000.000 (ITL 2.399.900.000), sono deducibili
in capo a quest’ultimo, fino al 95% del reddito imponibile del periodo
contabile in cui sono incassati (senza considerare possibili perdite fiscali
riportate relative ad esercizi precedenti.
Gruppi a carattere multinazionale.
Al CDC non è permesso sviluppare delle
attività commerciali, ma solo: assicurazione e riassicurazione,
centralizzazione dei servizi amministrativi, contabili ed informatici,
coordinamento delle attività finanziarie, pubblicità, ricerca scientifica,
etc... a favore
dei membri del gruppo.
Il 97% dei CDC esistenti (circa 400 alla
fine del 1998) svolgono prevalentemente un’attività finanziaria per le società
del gruppo, ed in particolare: leasing, factoring, centralizzazione dei
pagamenti per razionalizzare i flussi finanziari ed amministrativi, netting,
gestione di tesoreria (a certe condizioni), ect…
Minimo di dieci impiegati a tempo pieno,
di qualsiasi nazionalità.
Carico fiscale effettivo 40,17 ma base
imponibile costituita da una percentuale delle spese e dei costi di gestione
del CDC, escluse quelle finanziarie e del personale, fissata caso per caso dal
Decreto Reale di concessione (generalmente fra 8% e 10%).
Per determinare la percentuale
summenzionata si considera il margine di utile realizzato dal CDC nella
fatturazione dei servizi al gruppo (cosiddetto “metodo del cost-plus”), con un
minimo imponibile costituito dal totale delle spese non deducibili e vantaggi
gratuiti o eccessivi concessi dalla CDC.
Tassa annuale di BEF 400.000 per
impiegato, con un tetto massimo di BEF 4.000.000.
Non è prelevata alcuna ritenuta alla
fonte sui flussi finanziari, siano essi dividendi, interessi o royalties
versati dal CDC a residenti e a non residenti.
I dividendi versati dal CDC ad un
azionista BVBA/SPRL o NV/SA, che al momento della distribuzione ne detenga (non
importa da quanto tempo) almeno il 5% del capitale o per un valore di BEF
50.000.000, sono deducibili in capo a quest’ultimo, fino al 95% del reddito
imponibile del periodo contabile in cui sono incassati (senza considerare
possibili perdite fiscali riportate relative ad esercizi precedenti.
Lo
status è concesso per cinque anni eventualmente prorogabili.
Rispetto alla nozione di gruppo detentore vista per i CDC, non è più necessario che abbia un carattere multinazionale, ma è necessaria una detenzione di almeno il 50% del CDD da parte di una singola società del gruppo.
Le
attività consentite sono le seguenti:
-
acquisto di materie prime,
materiali ausiliari, merci e prodotti finiti in nome proprio o per nome e per
conto delle società del gruppo destinatarie finali degli acquisti,
-
lo stoccaggio, gestione ed
imballaggio delle merci summenzionate,
-
raccolta di ordini da società
terze senza la possibilità di accettarli in via definitiva,
-
la vendita e la spedizione
delle merci soltanto alle società del gruppo,
-
la consegna a terzi di merci
per conto di membri del gruppo,
-
preparazione ed invio delle
fatture. Le vendite a società terze sono sempre fatturate in capo alle società
del gruppo e non al CDD,
-
attività di natura bancaria,
finanziaria, amministrativa e di espletamento di tutte le formalità fiscali e
doganali, collegate alle operazioni sopra descritte.
Non è comunque escluso che l'Amministrazione Fiscale possa allargarne lo spettro al momento della concessione dell’autorizzazione ad operare.
TRATTAMENTO FISCALE
L’Amministrazione fiscale non considera che il CDD abbia concesso benefici anormali o gratuiti se il totale della cifra d’affari è uguale al 105% dei costi di gestione esclusi i seguenti:
- i prezzi di acquisto delle materie prime, forniture e prodotti finiti venduti nello stesso periodo d’imposta,
- i costi dei servizi resi da terzi al CDD nell’ambito delle attività autorizzate, che includa un margine di utile per l’erogatore,
- altre spese non deducibili per natura,
- imposte belghe non deducibili,
- riserve di bilancio imponibili.
Anche per i CDD, la RPB/IPM ha un’aliquota del 39% con una maggiorazione di austerità del 3% sull’imposta dovuta, che porta il carico effettivo al 40,17, applicata su una base imponibile forfetaria del 5% delle spese di gestione, escluse quelle summenzionate.
Il principale svantaggio e motivo del loro successo limitato fra gli operatori, è dovuto al fatto che l’imponibile forfetario è solo minimo, e se l’utile reale è superiore, l’eccedente viene tassato normalmente.
Lo status è concesso per cinque anni
eventualmente prorogabili.
Non necessario che il gruppo abbia un
carattere multinazionale, ma è necessaria una detenzione di almeno il 50% del
CDD da parte di una singola società del gruppo.
Le attività consentite sono le seguenti:
acquisto di materie prime, materiali ausiliari, merci e prodotti finiti in nome
proprio o per nome e per conto delle società del gruppo destinatarie finali
degli acquisti, lo stoccaggio, gestione ed imballaggio delle merci
summenzionate, raccolta di ordini da società terze senza la possibilità di
accettarli in via definitiva, la vendita e la spedizione delle merci soltanto
alle società del gruppo, la consegna a terzi di merci per conto di membri del
gruppo, preparazione ed invio delle fatture, attività di natura bancaria,
finanziaria, amministrativa e di espletamento di tutte le formalità fiscali e
doganali, collegate alle operazioni sopra descritte.
L’Amministrazione fiscale non considera che
il CDD abbia concesso benefici anormali o gratuiti se il totale della cifra
d’affari è uguale al 105% dei costi di gestione esclusi i seguenti:
- i prezzi di acquisto delle materie prime, forniture e prodotti finiti
venduti nello stesso periodo d’imposta,
- i costi dei servizi resi da terzi al CDD nell’ambito delle attività
autorizzate, che includa un margine di utile per l’erogatore,
- altre spese non deducibili per natura,
- imposte belghe non deducibili,
- riserve di bilancio imponibili.
Anche per i CDD, la RPB/IPM ha un carico
fiscale effettivo del 40,17, applicata su una base imponibile forfetaria del 5%
delle spese di gestione, escluse quelle summenzionate.
Il principale svantaggio e motivo del loro
successo limitato fra gli operatori, è dovuto al fatto che l’imponibile forfetario
è solo minimo, e se l’utile reale è superiore, l’eccedente viene tassato
normalmente.
E per chi ha degli interessi nell’altro emisfero
può creare ad esempio un Operational Headquarters (OHQ) a Singapore.
.
Internazionalmente
conosciuti, rivestono una particolare importanza per diverse imprese che
operano nel Sud - est asiatico. Ancor più dopo il passaggio, il 1.7.97, di Hong
Kong alla Repubblica Popolare Cinese, da cui sono migrate molte strutture
simili.
Un
OHQ, é un’entità costituita e registrata a Singapore (come pure le succursali
di società estere) che svolge un’attività di fornitura di servizi di gestione
manageriale alle filiali, associate o collegate situate in altri paesi.
L’OHQ
può anche essere una succursale di una casa madre che decida di canalizzarvi la
gestione di un network regionale.
Anche
se in principio l’OHQ dovrebbe detenere delle partecipazioni nelle società cui
fornisce i servizi summenzionati, non è questa una condizione strettamente
necessaria per ottenere tale status.
Ogni
richiesta all’amministrazione per l’ottenimento dello status è vagliata
singolarmente ed è concessa sulla base dell’analisi del caso concreto.
Il
personale dell’OHQ deve essere qualitativamente e quantitativamente strategico
e deve comprendere dei responsabili esecutivi regionali che riportino
direttamente all’alta direzione, dei tecnici specializzati o professionisti
chiave per il gruppo (sempre in numero non inferiore a cinque).
Non
deve trattarsi in ogni caso di una società fantasma o di una casella postale.
Il
regime, fiscale dell’OHQ prevede un’aliquota del 10% sui redditi derivanti
dalla prestazione di servizi per 10 anni rinnovabili. Se i servizi venissero
fatturati al costo, allora viene imputato un margine di profitto del 5%.
Altri
redditi, come interessi e canoni, possono anche ricevere lo stesso trattamento,
se richiesto.
I
restanti redditi sono imponibili al 26% (ridotto prossimamente al 25,5%).
Se
l’OHQ detiene delle partecipazioni nelle filiali del gruppo situate all’estero,
i dividendi ricevuti sono esenti per 10 anni eventualmente rinnovabili, e non
si applica alcuna ritenuta alla fonte al momento della distribuzione.
OPERATIONAL
HEADQUARTERS
Entità che svolge
un’attività di fornitura di servizi di gestione manageriale alle filiali, associate
o collegate situate in altri paesi.
OHQ può anche essere
una succursale di una casa madre che decida di canalizzarvi la gestione di un
network regionale.
Anche se in principio
l’OHQ dovrebbe detenere delle partecipazioni nelle società cui fornisce i
servizi summenzionati, non è questa una condizione strettamente necessaria per
ottenere tale status.
Ogni richiesta
all’amministrazione per l’ottenimento dello status è vagliata singolarmente ed
è concessa sulla base dell’analisi del caso concreto.
Il personale dell’OHQ
deve essere qualitativamente e quantitativamente strategico e deve comprendere
dei responsabili esecutivi regionali che riportino direttamente all’alta
direzione, dei tecnici specializzati o professionisti chiave per il gruppo
(sempre in numero non inferiore a cinque).
Non deve trattarsi in
ogni caso di una società fantasma o di una casella postale.
Il regime, fiscale
dell’OHQ prevede un’aliquota del 10% sui redditi derivanti dalla prestazione di
servizi per 10 anni rinnovabili. Se i servizi venissero fatturati al costo,
allora viene imputato un margine di profitto del 5%.
Altri redditi, come
interessi e canoni, possono anche ricevere lo stesso trattamento, se richiesto.
I restanti redditi
sono imponibili al 26% (ridotto prossimamente al 25,5%).
Se l’OHQ detiene delle
partecipazioni nelle filiali del gruppo situate all’estero, i dividendi
ricevuti sono esenti per 10 anni eventualmente rinnovabili, e non si applica
alcuna ritenuta alla fonte al momento della distribuzione.
In conclusione, Una volta imboccata da parte
delle imprese la strada della pianificazione fiscale internazionale, quali
possono essere le conseguenze di un conflitto fiscale generalizzato su larga
scala con le amministrazioni pubbliche?
In provincia di Taranto, vicino Mottola, è possibile visitare
un’antichissima città fortificata, Casalrotto, che fu abbandonata nel XIV
secolo, non a causa di una guerra o di una pestilenza, ma della rapacità dei
monaci benedettini che governavano la zona e che avevano imposto delle tasse
talmente alte da costringere gli abitanti ad emigrare altrove.
Questa prospettiva potrebbe
sembrare a prima vista irreale ai tempi nostri, ma non irrealizzabile.
Infatti, determinate scelte
di pianificazione fiscale tendono solo a massimizzare il valore aziendale e
l’eterna partita contro le amministrazioni fiscali dovrebbe essere molto più
simile al gioco degli scacchi, con regole chiare precise ed in cui non è
possibile nascondersi, piuttosto che ad una guerriglia nella giungla.
Altrimenti la soluzione è l’abbandono della partita e del paese.
E’ legittimo che le istituzioni e le
amministrazioni rettifichino le leggi e le regolamentazioni qualora un
beneficio fiscale sia accordato per errore oppure sia il frutto di una ben
precisa politica di incentivi all’economia che una volta raggiunti i suoi
obiettivi non ha più ragione di esistere. Ma colpevolizzare automaticamente chi
fa uso e certe volte abuso delle agevolazioni bollandolo come pericoloso
evasore scoraggia il cittadino e l’impresa e diminuisce la sua fiducia nelle
istituzioni, mentre esistono dei paesi ove pur in presenza di livelli
impositivi elevati esiste un certo dialogo con le amministrazioni.
E’ auspicabile quindi che la
pianificazione fiscale interna ed internazionale non sia utilizzata nel modo
più deleterio cercando di creare indebiti risparmi d’imposta ma razionalizzi
l’incidenza del carico fiscale dell’impresa in accordo con le amministrazioni
tramite un dialogo aperto, soprattutto nella prospettiva della creazione di
un’Europa unita in cui produrre in Italia, vendere nel mondo intero, avere il
centro amministrativo in Belgio ed un centro di coordinamento a Singapore, non
sia visto come una diabolica macchinazione fiscale, ma come un meccanismo per
aumentare il benessere dell’intero continente cercando di sfruttare i vantaggi
competitivi di tipo economico ed umano offerti da ciascun paese.